Cosa si intende per vendita di prodotti assicurativi?
(Rif. art. 106 del CAP) L'attività di distribuzione di prodotti assicurativi si concretizza nel mettere in atto anche una sola delle seguenti attività:
offerta di polizze assicurative;
compimento di atti propedeutici alla conclusione di polizze assicurative;
conclusione di polizze assicurative con la sottoscrizione da parte del cliente;
collaborazione nella gestione di polizze, con particolare riferimento alla assistenza in caso di sinistri;
offerta di polizze assicurative tramite un sito web qualora il cliente sia in grado, anche indirettamente, di sottoscrivere la polizza (concludere il contratto).
L'ADV può continuare a vendere polizze assicurative?
fino al 23/02/2019 senza alcuna limitazione;
dopo il 23/02/2019 con le limitazioni previste dall'art. 107 comma 4 del CAP .
ART. 107 COMMA 4
È esclusa dalla disciplina del presente Titolo l'attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:
i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore;
la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;
l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro;
in deroga alla lettera B, qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera A e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro.
Chiunque può vendere polizze nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 107 comma 4 del CAP?
ART. 107 COMMA 4
È esclusa dalla disciplina del presente Titolo l'attività di distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre:
i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal fornitore;
la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;
l'importo del premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non è superiore a 600 euro;
in deroga alla lettera B, qualora l'assicurazione sia complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera A e la durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro.
(Rif. art. 108 del CAP) No. L'attività di intermediario assicurativo a titolo accessorio è vietata ai dipendenti pubblici con orario full time o part time se maggiore del 50% dell'orario a tempo pieno. Tale attività è altresì vietata ad enti pubblici e a enti o società controllati dalla pubblica amministrazione.
Chi può vendere polizze a titolo accessorio?
Possono svolgere attività di intermediario assicurativo a titolo accessorio i seguenti soggetti:
Persone fisiche (dipendenti pubblici con orario part time minore del 50% dell'orario a tempo pieno)
Dipendenti privati
Professionisti
Imprenditori - Artigiani - Commercianti (Ditte individuali o Società)
Alle seguenti condizioni:
Le polizze siano complementari ad un bene o a un servizio
La distribuzione riguardi solo alcune tipologie di polizze
Le polizze distribuite non siano del ramo RC o Vita salvo che siano complementari a bei o servizi forniti dal medesimo soggetto che distribuisce il prodotto assicurativo.
Quali sono i requisiti per l’agente di viaggio che voglia continuare a vendere polizze senza i limiti previsti dalla nuova normativa?
L’agente di viaggio deve:
(Art. 110 CAP) se persona fisica:
godere dei diritti civili;
non aver riportato condanne ex art. 444 comma 2 C.P.P;
non essere stato amministratore, direttore, sindaco di società assoggettate a procedure concorsuali negli ultimi 5 anni;
non trovarsi in situazioni di decadenza ex art. 10 L. 575/1965
essere in regola con gli obblighi di formazione;
essere iscritto al registro unico intermediari IVASS sezione f) o e).
(Art. 112 CAP) se società:
avere sede legale in Italia;
non essere assoggettate a procedure concorsuali;
non essere sottoposta a decadenze o divieti ex art. 10 co. 4 L. 575/1965;
avere un preposto persona fisica iscritta nella stessa sezione del RUI in cui la società intende iscriversi